di Alessandra Schofield
Oblio oncologico: il Vademecum del Garante Privacy. Avevamo parlato in questo articolo dell’oblio oncologico, introdotto dalla Legge 193/2023. Questa Legge tutela il diritto importantissimo delle persone guarite da patologie tumorali ad essere considerate a tutti gli effetti e sotto qualsiasi profilo come quelle che non si sono mai ammalate di tale malattia. Questa normativa rappresenta un significativo passo avanti nella protezione della privacy degli/delle ex pazienti oncologici, garantendo che la loro storia clinica non venga utilizzata per discriminarli/e in vari ambiti della vita quotidiana.
Il Garante per la Privacy ha pubblicato un utilissimo vademecum destinato non solo a tutti i cittadini interessati personalmente dalla normativa, ma anche a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari, affinché possano applicare correttamente le nuove disposizioni.
Riprendiamo i principali contenuti del documento prodotto dall’Authority.
L’oblio oncologico è il diritto per le persone guarite da patologie oncologiche di non essere obbligate a fornire informazioni riguardo alla loro precedente condizione di salute. Questo diritto è applicabile in vari contesti, come l’accesso a servizi bancari, finanziari, assicurativi, adozioni e procedure concorsuali.
Il certificato di oblio oncologico può essere richiesto da ex pazienti oncologici tramite una domanda a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, medici del Servizio Sanitario Nazionale, medici di medicina generale o pediatri. La richiesta può essere presentata dopo 10 anni dalla fine del trattamento attivo, purché non vi siano state recidive. In caso di malattia insorta prima dei 21 anni, il periodo di attesa è ridotto a 5 anni.
Le istituzioni bancarie, assicurative e finanziarie non possono richiedere informazioni sulle patologie oncologiche concluse da oltre 10 anni (o, come abbiamo visto, 5 anni se la malattia è insorta prima dei 21 anni), né utilizzare tali informazioni, se già in loro possesso, per determinare condizioni contrattuali.
Il Garante per la protezione dei dati personali (il Garante Privacy, appunto) è l’autorità incaricata di vigilare sull’applicazione delle norme riguardanti l’oblio oncologico, assicurando che i diritti degli ex pazienti siano rispettati.
Nel contesto delle adozioni, le informazioni su patologie oncologiche pregresse non possono essere considerate se sono trascorsi i termini sopra specificati, sia per adozioni nazionali che internazionali.
I datori di lavoro non possono chiedere informazioni su precedenti patologie oncologiche dei candidati o dei dipendenti se sono trascorsi i termini di oblio oncologico. Inoltre, i dettagli sanitari che potrebbero rivelare tali patologie non devono essere utilizzati per altre finalità, se non strettamente necessari e conformi alle normative vigenti.
Il Vademecum del Garante è disponibile a questo link.